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Lo Statuto

TITOLO I
Costituzione, sede, durata

Art. 1 – E’ costituita un’Associazione culturale denominata “Corsi Popolari Serali di Musica – C.P.S.M.”.
Art. 2 – L’Associazione ha sede in Milano.
Art. 3 – L’Associazione è autonoma da Partiti, da Sindacati, da Chiese e da ogni altro centro di potere.
Art. 4 – L’Associazione non ha fini di lucro, è retta dalle norme di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto e ai fini fiscali e tributari costituisce un ente non commerciale.
Art. 5 – L’Associazione può avvalersi, retribuendola, della attività di professionisti, quali docenti e/o consulenti. L’attività dei membri costituenti il Consiglio Direttivo sarà prestata gratuitamente.
Art. 6 – L’Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II
Finalità e attività

Art. 7 – L’Associazione si propone di:
– promuovere attività culturali;
– offrire strumenti tecnico-culturali, atti a incentivare l’educazione musicale degli adulti, privilegiando gli strati sociali tradizionalmente estranei ai circuiti istituzionali della didattica musicale;
– sperimentare metodi e programmi di studio tecnicamente qualificati e funzionali ad un approccio non professionistico della pratica musicale;
– favorire l’apprendimento e il confronti su pratiche musicali anche non strettamente istituzionali, privilegiando i momenti di espressione e di pratica collettiva della musica.
Tali finalità vengono realizzate principalmente mediante lo svolgimento di attività didattica e l’organizzazione di seminari, saggi, concerti, manifestazioni musicali e altro.

TITOLO III
Associati

Art. 8 – Possono fare richiesta di adesione all’Associazione tutti coloro che, condividendo finalità e Statuto dell’Associazione, versino la quota annuale di associazione. Il Consiglio Direttivo esaminerà entro i successivi 30 giorni l’adesione e, nell’ipotesi in cui chi si associa abbia manifestato di non condividere le finalità statutarie, il Consiglio Direttivo esprimerà parere motivato contrario all’ammissione entro i successivi 8 giorni. Sarà sempre possibile al non ammesso sottoporre reclamo all’Assemblea degli Associati, che esaminerà in seconda istanza la questione e le relative motivazioni del Consiglio Direttivo ed emetterà a sua volta parere entro 8 giorni.
Ogni Associato, purché in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di partecipare alla vita democratica dell’Associazione, alle sue attività, ai suoi gruppi di lavoro e di studio. Tale partecipazione non potrà essere soggetta a limiti temporali.
Acquisteranno la qualità di Associati, con tutti i diritti conseguenti, anche tutti coloro che, di anno in anno, avranno funzioni di docenti. Essi non verseranno quote, ma dovranno condividere comunque, anche tramite l’esercizio della propria attività, le finalità e lo Statuto dell’Associazione.
Inoltre sarà dichiarato Associato onorario, senza obbligo di versamento di quota associativa, con delibera dell’Assemblea degli Associati, chi abbia, nel tempo, agito con particolare e riconosciuta efficacia per la realizzazione delle finalità statutarie.
Art. 9 – Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione:
– se non viene rinnovata l’iscrizione;
– se non provvedono al versamento della quota associativa;
– se non proseguono nell’incarico di docenti;
– se sono esclusi dall’Associazione in seguito a contegno contrastante con gli scopi e le finalità statutarie.
La decadenza per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno 2/3 dei Membri del Consiglio stesso. L’Associato può appellarsi all’Assemblea dell’Associazione, che delibera entro 90 giorni la conferma o meno della decisione del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV
Fondo comune, esercizio, rendiconto

Art. 10 – Il fondo comune è costituito: – dal contributo degli Associati e dai beni acquistati con questi; – dalle donazioni, elargizioni e quant’altro potrà pervenire all’Associazione per giusti e legittimi titoli.
Gli associati e i loro eredi non potranno mai chiedere la divisione del fondo e neppure il rimborso delle quote versate. Il rimborso delle quote versate potrà essere effettuato solamente nel caso di esclusione di cui all’art. 9 del Titolo III. Le quote sono in ogni caso intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’esercizio sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo, per ciascun anno di attività dell’Associazione. All’inizio di ogni esercizio dovrà essere presentato all’Assemblea ordinaria degli Associati, per l’approvazione, un rendiconto economico e finanziario relativo all’esercizio precedente.

TITOLO V
Organi dell’Associazione

Art. 11 – Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio di controllo della gestione amministrativa.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 12 – L’Assemblea ordinaria è costituita da tutti gli Associati ed è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente anche fuori dalla sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta almeno il 10 % degli Associati lo ritenga opportuno.
Tutti i membri degli Organi sociali sono eletti dagli Associati.
L’Assemblea ordinaria degli Associati:
– approva con voto palese la relazione annuale del Consiglio Direttivo e il rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo;
– delibera con voto palese le linee guida dell’attività dell’Associazione;
– delibera con voto palese sulle questioni attinenti la gestione sociale;
– delibera, in seconda istanza, con voto palese, sulla mancata ammissione all’Associazione di chi ne abbia fatto richiesta e sulla decadenza per esclusione di un Associato (artt. 8 e 9 del Titolo III).
L’Assemblea ordinaria delibera con la presenza del 50 % degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualora il numero degli intervenuti sia pari ad almeno il 10 % del numero degli Associati.
L’Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie nonché allo scioglimento dell’Associazione (artt. 18 e 19 del Titolo VI).
Le Assemblee, ordinaria e/o straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell’Associazione con comunicazione agli Associati almeno 15 giorni prima della data stabilita, mediante affissione di apposito avviso nei locali dove si svolge l’attività dell’Associazione. Con la stessa modalità vengono rese pubbliche le deliberazioni dell’Assemblea, di cui verrà redatto relativo verbale, e il rendiconto economico e finanziario, perché possano essere presi in visione da tutti gli Associati.
L’Assemblea è organo sovrano. Hanno diritto di voto tutti gli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.
Art. 13 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da venti Membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. Tali Membri vengono eletti nominativamente tra tutti gli Associati, mediante scheda di votazione e secondo un regolamento specifico. I Membri del Consiglio Direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza mensile e/o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e/o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte agli Associati. A tali riunioni potranno partecipare anche persone esterne.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva alle riunioni di almeno 8 Membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni avvengono sempre con voto palese e di esse viene redatto relativo verbale, reso pubblico a tutti gli Associati mediante affissione dello stesso nei locali dove si svolge l’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo esegue le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e, in coerenza con le linee guida espresse da questa, delibera su tutte le questioni che interessano l’Associazione e ha tutti i poteri necessari per una corretta ed efficace gestione.
Il Consiglio Direttivo fa una relazione annuale del proprio operato all’Assemblea degli Associati e la sottopone all’approvazione dell’Assemblea stessa.
Spetta al Consiglio Direttivo la facoltà di adottare regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo designa quattro Associati che saranno autorizzati alla firma congiunta per le operazioni bancarie e/o presso gli uffici postali.
Art. 14 – Il Presidente, eletto dagli Associati, dura in carica un anno dal momento della elezione. E’ rieleggibile, ma non oltre un biennio consecutivo. Fa parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta l’Associazione, ne coordina le attività, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni. Prende i provvedimenti necessari e urgenti per il buon funzionamento dell’Associazione, nell’intervallo delle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale è tenuto a riferire i provvedimenti stessi, alla prima riunione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, può nominare avvocati e procuratori in caso di necessità, può riscuotere crediti, fare pagamenti rilasciando o ricevendo quietanze. Ha la firma sociale singola, fatta eccezione per le operazioni bancarie e presso gli uffici postali; per queste ultime operazioni occorrerà la firma congiunta di almeno due su quattro dei responsabili designati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare singole funzioni, volta per volta o permanentemente al Vicepresidente o ad altro Membro del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Il Vicepresidente, eletto dagli Associati, dura in carica un anno dal momento dell’elezione. E’ rieleggibile. Fa parte del Consiglio Direttivo. Possono essergli delegate, dal Presidente, singole funzioni. In caso di impedimento o assenza motivata del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
Art. 16 – La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata da un Collegio di controllo della gestione amministrativa, eletto dall’Assemblea ordinaria. E’ composto da tre Membri scelti tra gli Associati. Dura in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio di controllo della gestione amministrativa è competente ad accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e tutte le attività e iniziative comunque connesse con uso di fondi, e a controllarne la correttezza e la rispondenza ai fini dell’Associazione. Il Collegio di controllo della gestione amministrativa relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

TITOLO VI
Delle modifiche statutarie, dello scioglimento

Art. 17 – Le modifiche dello Statuto possono avvenire solo in forza di delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati, con la presenza di almeno il 50 % degli Associati e il voto favorevole di almeno 1/3 degli Associati, che costituisca comunque la maggioranza dei presenti.
Art. 18 – La decisione di scioglimento può avvenire solo in forza di delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati con la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.
L’Assemblea straordinaria, inoltre, delibera, in caso di scioglimento dell’Associazione, in ordine alla devoluzione del fondo sociale, che dovrà comunque essere disposta a favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, 10 ottobre 2007

F.to il Segretario dei CPSM: Alberto Ricci

F.to il Presidente del CPSM: Massimo Bendinelli